Spesso i pazienti si chiedono se le prestazioni di massoterapia eseguite da un Massaggiatore Capo Bagnino (MCB) siano detraibili ai fini IRPEF nel modello 730 o Modello Redditi. La risposta è positiva, ma a precise condizioni stabilite dall'Agenzia delle Entrate in vigore anche per l'anno di imposta 2026.
L'MCB è inquadrato normativamente come Arte Ausiliaria delle professioni sanitarie (R.D. 1334/1928), e in quanto tale, le sue prestazioni curative rientrano tra le spese sanitarie aventi diritto alla detrazione del 19%.
1. Quando la spesa è detraibile?
Affinché la fattura del massaggiatore MCB possa essere inserita tra le detrazioni sanitarie (con la consueta franchigia di 129,11€), il trattamento deve avere un fine rigorosamente curativo o riabilitativo. Sono perciò esclusi dalla detrazione tutti i massaggi effettuati per scopi estetici, puramente rilassanti o per generico benessere personale.
2. La Documentazione Indispensabile
Il paziente, per tutelarsi in caso di controlli fiscali, deve possedere e conservare due documenti chiave:
- La Prescrizione Medica: Redatta in data antecedente o contestuale all'inizio delle terapie. Il medico (di base, fisiatra, ortopedico) deve prescrivere la terapia massoterapica attestando la patologia da trattare (es. cervico-brachialgia, lombalgia acuta, esiti di trauma).
- La Ricevuta Fiscale (Fattura) del MCB: Deve riportare chiaramente la natura sanitaria della prestazione (es. "Ciclo di massoterapia distrettuale", "Sedute di tecarterapia"), i dati anagrafici del professionista, e il codice fiscale del paziente.
3. L'Obbligo dei Pagamenti Tracciati
Come confermato dalle recenti leggi di bilancio, per ottenere la detrazione fiscale nel 730 2026 è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. Il paziente dovrà saldare la parcella tramite:
- Carte di debito/credito (Bancomat, carte prepagate).
- Bonifico bancario o postale.
- Assegno circolare o bancario.
Il pagamento in contanti invalida la possibilità di detrarre la spesa. Il professionista dovrà attestare la tracciabilità inserendo in fattura l'apposita dicitura (es. Pagamento tracciato ex art. 1 co. 679 L. 160/2019) oppure allegare la ricevuta del POS al documento.
4. Esenzione IVA e Marca da Bollo
Un grande vantaggio fiscale relativo ai trattamenti curativi eseguiti dall'MCB (su prescrizione) risiede nell'Esenzione IVA (Art. 10, comma 1, n. 18, del D.P.R. 633/1972). Ciò permette di non gravare il paziente di un extra costo del 22%. Se tuttavia l'importo della fattura esente IVA supera i 77,47€, per legge è obbligatorio apporre sull'originale una marca da bollo da 2,00€. Se questo costo viene addebitato al cliente, anche i 2,00€ diventano detraibili.